Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

L'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le persone, il Pianeta e la prosperità.

Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030
Ecco l'elenco dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e dei 169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni.

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Nata il 3 febbraio del 2016 per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitare la società italiana, i soggetti economici e sociali e le istituzioni allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Altre iniziative per orientare verso uno sviluppo sostenibile

Contatti: Responsabile Rapporti con i media - Luisa Leonzi
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The Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS), that brings together almost 300 member organizations among the civil society, aims to raise the awareness of the Italian society, economic stakeholders and institutions about the importance of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and to mobilize them in order to pursue the Sustainable Development Goals (SDGs).
 

Approfondimenti

La biodiversità marina è un bene comune: il Trattato Onu “Bbnj” è ora in vigore

di Oliviero Casale (General manager di Uniprofessioni) e Paola Rinaldi (Università di Bologna)

Il Trattato rappresenta una svolta nella governance globale dell’alto mare: la biodiversità diventa così un principio giuridico, aprendo a una tutela cooperativa delle aree oltre la giurisdizione nazionale.

L’entrata in vigore, il 17 gennaio 2026, dell’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) non coincide con l’adozione di un ulteriore strumento settoriale di diritto internazionale ambientale: segna piuttosto un passaggio strutturale nella costruzione della governance globale dell’oceano “oltre lo Stato”, perché per la prima volta, dopo l’Unclos (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), la biodiversità marina viene assunta come principio ordinatore di un regime giuridico applicabile alle aree oltre giurisdizione nazionale (Abnj), ossia alto mare e “Area” dei fondali internazionali (definizione di base del Trattato). In termini materiali, l’oggetto non è marginale: le Abnj “coprono quasi due terzi dell’oceano mondiale e circa il 95% del suo volume” e comprendono tanto le colonne d’acqua pelagiche quanto i fondali e sottosuoli marini internazionali. È precisamente questa enorme estensione – e la conseguente “eccedenza” ecologica e climatica delle Abnj rispetto alla capacità di governo di singole giurisdizioni – a spiegare perché il Bbnj abbia un significato costituzionale per l’ordine marittimo: non disciplina soltanto attività, ma ricompone (almeno in parte) la frattura tra libertà dell’alto mare e tutela di beni la cui funzione è sistemica.

Già il preambolo del Trattato chiarisce l’ambizione: le Parti dichiarano di voler agire come “stewards” dell’oceano “per conto delle generazioni presenti e future”, proteggendo, curando e assicurando un uso responsabile dell’ambiente marino, mantenendo l’integrità degli ecosistemi oceanici e conservando il valore intrinseco della biodiversità nelle Abnj.

Questo lessico – che, nel diritto del mare classico, sarebbe rimasto periferico rispetto alla grammatica delle libertà – produce un effetto qualificatorio: il mare oltre la giurisdizione nazionale non viene più rappresentato come spazio giuridicamente neutro o residuale, bensì come spazio la cui integrità ecologica è condizione di possibilità del benessere collettivo. In controluce, si affaccia la logica del bene comune globale: non nel senso (strettamente tecnico) del “patrimonio comune dell’umanità” già previsto dall’Unclos per le risorse minerarie dell’Area (art. 136), ma come progressiva estensione di un dovere di cura e di un interesse collettivo che tende a farsi parametro interpretativo. La dottrina ha ricostruito bene la genealogia di questo slittamento: il concetto di “patrimonio comune dell’umanità” comporta titolarità in capo all’umanità complessivamente intesa, divieto di appropriazione statale e sfruttamento ammesso solo per scopi pacifici e nell’interesse della comunità internazionale, sotto vigilanza istituzionale; ed è proprio nel regime dei fondali internazionali che tale nozione si è storicamente consolidata, anche sulla scia della celebre risoluzione Onu del 1970 che afferma, testualmente, che “the seabed and ocean floor… beyond the limits of national jurisdiction… are the common heritage of mankind”. Il Bbnj non “trasforma” automaticamente l’alto mare in patrimonio comune, ma incardina l’azione di conservazione e uso sostenibile su una trama di obblighi procedurali e cooperativi che rende sempre meno plausibile una lettura puramente privatistica o competitiva delle libertà.

Questo mutamento concettuale è coerente con il quadro politico post-2020 della Convenzione sulla Diversità Biologica. La decisione Cop15 15/4 (Kunming–Montreal global biodiversity framework) nasce dall’allarme per la perdita continua di biodiversità e insiste sulla necessità di attuazione bilanciata e rafforzata, con cooperazione transfrontaliera, regionale e internazionale e con il coinvolgimento pieno di comunità indigene e locali, società civile, settore privato e finanziario, comunità scientifica e altri stakeholder.

La “cucitura” tra Cop15 e Bbnj è, per così dire, funzionale: l’obiettivo di proteggere porzioni significative del pianeta entro il 2030 non è concepibile senza una disciplina effettiva delle Abnj, e il Bbnj offre la piattaforma giuridica per estendere al “mare globale” una logica di pianificazione e responsabilità che altrimenti si fermerebbe alle sole giurisdizioni nazionali. In questo senso, “la biodiversità non è un lusso: è la base della vita, della società e della sicurezza” – formula che, pur provenendo da un discorso pubblico di contesto, cattura bene il nesso tra tutela della natura e stabilità dei sistemi socioeconomici che Cop15 ha reso esplicito e che il Bbnj rende, almeno in parte, giuridicamente operabile.

In questa prospettiva, il Bbnj può essere letto anche come uno degli strumenti giuridici attraverso cui l’Agenda 2030 trova una proiezione concreta nello spazio marino oltre la giurisdizione statale. Senza sovrapporsi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il Trattato dialoga in modo diretto con l’Obiettivo 14, in particolare con il target 14.2, nella misura in cui mira a garantire la gestione sostenibile e la protezione degli ecosistemi marini attraverso un approccio ecosistemico; con il target 14.5, laddove estende all’alto mare la logica delle aree marine protette e degli strumenti di gestione basati su area; e con il target 14.c, riaffermando l’Unclos quale architrave del diritto internazionale del mare e rafforzandone l’attuazione in relazione alla biodiversità. Più in generale, l’attenzione all’integrità ecologica dell’oceano come regolatore sistemico e la centralità di forme di cooperazione che il Bbnj presuppone richiamano implicitamente altre dimensioni fondamentali dell’Agenda 2030, confermando che la biodiversità marina non costituisce un ambito settoriale isolato, ma una componente strutturale degli equilibri ambientali, climatici e socio-economici globali.

La struttura del Trattato mostra con chiarezza che il “cuore” della sua efficacia è procedurale e istituzionale. L’obiettivo generale (art. 2) è “assicurare la conservazione e l’uso sostenibile” della biodiversità marina delle Abnj “nel presente e nel lungo periodo”, tramite attuazione effettiva dell’Unclos e cooperazione internazionale.

In parallelo, la clausola di relazione (art. 5) impone che il Bbnj sia interpretato e applicato in coerenza con Unclos e in modo da non “undermine” strumenti e organismi globali, regionali e settoriali rilevanti: ciò significa che la governance dell’alto mare non viene “nazionalizzata” né “centralizzata” in un super-regime, ma coordinata, con una logica di coerenza e composizione tra pezzi diversi (pesca, navigazione, fondali, ricerca, tutela ambientale). È qui che assume rilievo l’innovazione dell’area-based management: il Trattato definisce gli strumenti di gestione basati su area come dispositivi – inclusa l’area marina protetta – attraverso cui uno o più settori o attività vengono gestiti in uno spazio geograficamente definito per conseguire obiettivi di conservazione e uso sostenibile.

La definizione è importante perché rende legittimo un governo “per obiettivi ecologici” in uno spazio che, tradizionalmente, era governato soprattutto “per libertà” e “per settori”.

Una tensione analoga emerge nelle valutazioni di impatto ambientale (Eia), che il Trattato definisce come processo per identificare e valutare impatti potenziali al fine di informare le decisioni; e che, soprattutto, integra esplicitamente il concetto di impatti cumulativi come combinazione incrementale di attività diverse (passate, presenti e ragionevolmente prevedibili) e delle conseguenze di cambiamento climatico e acidificazione.

Il punto non è tecnico ma politico-giuridico: l’“alto mare” viene trattato come sistema, e quindi come bene la cui tutela richiede un criterio di razionalità che superi la frammentazione settoriale. In questo quadro, assumono rilievo gli organi: la Conferenza delle Parti (art. 47) come luogo di decisione e indirizzo; e un dovere di trasparenza che include diffusione pubblica di informazioni e facilitazione della partecipazione/consultazione di organismi globali e regionali, comunità indigene e locali con conoscenza tradizionale, comunità scientifica, società civile e altri stakeholder. È precisamente questa architettura che rende plausibile parlare di bene comune globale in senso funzionale: un bene che non appartiene a nessuno, ma che esige istituzioni, accesso a informazione e processi condivisi per essere gestito nell’interesse collettivo.

Sul piano materiale, i documenti tecnici e programmatici prodotti negli ultimi anni aiutano a “vedere” cosa sia davvero lo spazio di cui si parla. Il programma Common Oceans Abnj (Fao/Gef con Unep e World bank) definisce le Abnj come “common oceans” che costituiscono “il 40% della superficie del pianeta”, “il 64% della superficie degli oceani” e “quasi il 95% del loro volume”, e sottolinea che proprio la collocazione oltre le Zee rende la gestione sostenibile (specie della pesca e della biodiversità) particolarmente complessa, anche perché tali aree includono ecosistemi altamente complessi esposti a impatti di navigazione, inquinamento, deep-sea mining e pesca. In questa prospettiva, la “mappa” del mare globale non è quella romantica dell’oceano indistinto, ma un mosaico di dorsali, montagne sottomarine, sorgenti idrotermali, coralli d’acqua fredda, spugne e habitat profondi vulnerabili, su cui insistono pressioni esistenti ed emergenti.

E il punto cruciale per il diritto è che molte di queste pressioni producono danni non localmente circoscrivibili: la degradazione di un nodo di connettività, o di un habitat profondo, può alterare reti ecologiche e servizi ecosistemici su scale ampie, con costi non internalizzabili da singoli attori.

È su questo sfondo che la traiettoria dell’Unione europea assume un significato non meramente “attuativo”, ma strategico, perché l’Ue tenta di rendere il Bbnj operabile nel proprio ordinamento e, al contempo, di contribuire a strutturare gli snodi decisionali iniziali del regime internazionale. Da un lato, Com(2025)719 – proposta di decisione del Consiglio sulla posizione Ue nella Commissione preparatoria e nella prima Cop del Bbnj – mette a fuoco la dimensione istituzionale e finanziaria: insiste su regole di procedura efficienti, trasparenti e ordinate e su regole finanziarie/fondo-meccanismo che assicurino un processo equo e trasparente, sensibile alle circostanze di ciascuna Parte, in modo da garantire sostenibilità finanziaria e assistenza agli Stati in via di sviluppo nell’attuazione. La motivazione “di contesto” è esplicita: le Abnj coprono quasi due terzi dell’oceano e circa il 95% del volume, e il Trattato entra in vigore il 17 gennaio 2026; quindi la fase preparatoria e la prima Cop sono decisive perché determinano le condizioni organizzative che faranno (o non faranno) vivere il regime. Dall’altro lato, Com(2025)0173 – proposta legislativa Ue in procedura ordinaria – traduce in obblighi interni alcuni nuclei del Bbnj, soprattutto quelli su risorse genetiche marine (Mgr e digital sequence information), strumenti basati su area e Eia. La proposta descrive il Bbnj come accordo che, tra l’altro, “per la prima volta” prevede un processo di valutazione d’impatto “comprehensive” per nuove attività non regolate in alto mare, con trasparenza, accountability e ampia partecipazione pubblica; e collega l’impianto alla coerenza con convenzioni europee e regionali su Eia transfrontaliera (Espoo) e accesso all’informazione/partecipazione/giustizia ambientale (Aarhus). In concreto, Com(2025)0173 costruisce una micro-infrastruttura di compliance centrata sul Clearing-House Mechanism: notifiche ex ante (sei mesi prima della raccolta in situ) sulla natura della raccolta, obiettivi, aree geografiche, metodi e mezzi (anche dati su navi e strumenti scientifici), istituzioni sponsor e responsabili del progetto, opportunità di coinvolgimento di scienziati di tutti gli Stati (in particolare dei Paesi in via di sviluppo) e un data management plan conforme a principi di open e responsible data governance; notifiche ex post entro un anno (repository/database di deposito, luogo di conservazione dei campioni, report con area geografica di raccolta includendo latitudine/longitudine/profondità e, se disponibili, i risultati dell’attività); e obblighi di identificabilità dell’origine Abnj dei campioni e della DSI, oltre a report aggregati biennali sull’accesso. Qui il punto politico è evidente: l’Ue “giuridicizza” la tracciabilità e la circolazione di campioni, dati e risultati, perché è proprio lì che – nell’economia contemporanea della biodiversità – si giocano sia il rischio di appropriazione di fatto sia la credibilità della condivisione dei benefici prevista dal Trattato.

In parallelo, non va persa la dimensione “societaria” della governance. Il discorso di chiusura dell’evento Onu del 24 settembre 2024 sul Bbnj insiste sulla necessità di “creative cooperation” tra industria, società civile, Parti e Segretariato per un’applicazione riuscita, e richiama un dato simbolico ma rivelatore: “solo circa l’1% dell’alto mare è protetto”, dunque, non appena il Trattato entra in vigore, occorre designare e governare efficacemente aree marine protette in alto mare “senza ritardi”. Questo messaggio – che riecheggia l’urgenza Cop15 – aiuta a collocare correttamente anche il ruolo degli attori non statali: non come sostituti del diritto, ma come portatori di capacità operative (dati, tecnologie, standard, finanza, pratiche) che possono rafforzare l’effettività di un regime altrimenti esposto a inerzie e frammentazioni.

In questo quadro, è utile osservare come l’idea del mare e della biodiversità come patrimonio comune e come questione di responsabilità intergenerazionale non sia solo un costrutto giuridico o un obiettivo tecnico, ma anche un registro etico e culturale che attraversa la sfera pubblica globale. Papa Francesco, in occasione della conferenza internazionale Our Ocean (2017), attraverso il Segretario di Stato, ha affermato che “gli oceani sono il patrimonio comune della famiglia umana”, invitando a non ignorare l’inquinamento marino e a non restare indifferenti di fronte alla distruzione di ecosistemi cruciali: “Non possiamo fingere di ignorare i problemi dell’inquinamento degli oceani… Né possiamo restare indifferenti dinanzi alla perdita di barriere coralline, luoghi essenziali per la sopravvivenza della biodiversità marina”. In una successiva intervista televisiva del 2022, Francesco ha usato parole ulteriormente nette contro l’inquinamento, dichiarando che “buttare via la plastica nel mare è un crimine. Questo uccide la biodiversità, la Terra, tutto”. Tali enunciazioni, coerenti con la linea di Laudato si’ sulla custodia della “casa comune”, convergono con il lessico del Bbnj nella misura in cui spostano la discussione dal piano del mero utilizzo del mare a quello della responsabilità per un bene che appartiene, in senso sostanziale, a tutti.

Anche Papa Leone XIV – successore di Francesco dal 2025 – ha ribadito con forza l’urgenza di proteggere la biodiversità e l’ambiente, inscrivendola in modo esplicito nel contesto della giustizia ambientale. Nel suo messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato (2025) egli ha osservato che “in diverse parti del mondo, è ormai evidente che la nostra terra sta cadendo in rovina… le diseguaglianze e l’avidità da cui scaturiscono producono deforestazione, inquinamento, perdita di biodiversità”, insistendo sul fatto che ferire la Terra è un peccato e che la tutela del creato non è solo una questione ambientale ma anche morale e sociale. “La giustizia ambientale… rappresenta una necessità urgente… va oltre la semplice tutela dell’ambiente. Si tratta, in realtà, di una questione di giustizia sociale, economica e antropologica”, afferma nello stesso messaggio. Questa impostazione – pur non essendo un atto normativo – rinforza il quadro concettuale entro cui strumenti come il Bbnj acquistano forza simbolica e politica: il mare e gli ecosistemi del pianeta non sono “terra di conquista” senza regole, ma un patrimonio comune dell’umanità da proteggere nell’interesse di tutti, in armonia con lo spirito di un Trattato Onu che mira precisamente a rendere governabile, con regole, trasparenza e cooperazione, la porzione più vasta e vulnerabile del sistema oceano.

È in questo spazio che si inseriscono gli standard internazionali, in particolare quelli Iso, senza alcuna pretesa di esclusività e senza che ciò implichi una “privatizzazione” del bene comune: la loro funzione – quando utile – è tradurre obiettivi giuridici e politici in pratiche verificabili, interoperabili e confrontabili. Il punto, in chiave accademica, è evitare due errori speculari: (i) immaginare che lo standard risolva ciò che è eminentemente politico-istituzionale; (ii) ignorare che, senza metriche, vocabolari condivisi e procedure di reporting, molte clausole programmatiche rischiano di restare enunciazioni. In questa prospettiva, Iso/TC 331 Biodiversity rappresenta un cantiere esplicitamente progressivo e modulare: oggi include standard pubblicati nel 2025 e progetti in sviluppo, e la stessa architettura di “stadi” (pubblicati / in sviluppo / ecc.) suggerisce che, data la centralità della biodiversità, ulteriori standard potranno emergere in futuro per colmare lacune su monitoraggio marino, dati, impatti cumulativi, reti ecologiche, e persino “net gain” in contesti marini e costieri.

Gli standard pubblicati (quelli già disponibili) comprendono: Iso 17298:2025, che impone requisiti e linee guida per considerare la biodiversità nella strategia e nelle operazioni delle organizzazioni; e Iso 17620:2025, che formalizza un processo per progettare e implementare la biodiversità net gain nei progetti di sviluppo. Questi due strumenti, letti insieme alla logica Bbnj di trasparenza, clearing-house e valutazioni d’impatto, possono contribuire a dare sostanza a un’esigenza che nel Trattato è implicita e spesso decisiva: mostrare, con dati e processi auditabili, cosa significhi “considerare” e “mitigare” impatti su un bene che è, di fatto, condiviso. Gli standard in fase di lavorazione (in sviluppo) includono: Iso/DIS 13208, un vocabolario della biodiversità che mira a stabilizzare la semantica (fondamentale quando regimi internazionali e ordinamenti interni devono “parlarsi” senza divergenze applicative); Iso/FDIS 17317, su requisiti e linee guida per la caratterizzazione di specie native e prodotti derivati da specie native, con implicazioni evidenti per tracciabilità e catene del valore; Iso/WD TS 18244, linee guida per migliorare la performance di biodiversità nel settore alimentare (rilevante per pressioni indirette sulle risorse marine lungo filiere globali); e Iso/WD TR 25182.2, che mappa i bisogni di standardizzazione sulle reti ecologiche, concetto cruciale per l’oceano dove connettività e corridoi migratori sono elementi strutturali della conservazione.

In questa prospettiva, è rilevante che gli standard Iso adottino una definizione di biodiversità e di ecosistema che privilegia esplicitamente la dimensione ecologica e funzionale. Iso 14050, richiamato anche in Iso 17298, definisce la biodiversità come la “variability among living organisms on the earth, including the variability within and between species, and within and between ecosystems”, precisando che, nel contesto dello standard, il termine è utilizzato in modo tale da enfatizzarne la funzione ecologica. Parallelamente, l’ecosistema è inteso come “dynamic complex of communities of plants, animals and microorganisms and their non-living environment, interacting as a functional entity”. Questa coppia definitoria, volutamente ampia e non settoriale, consente di includere pienamente anche gli ecosistemi marini e oceanici e rafforza una lettura sistemica della biodiversità che risulta coerente con l’impostazione del Bbnj, fondata sull’integrità ecologica, sulle interazioni cumulative e sulla gestione di processi che travalicano confini spaziali e giurisdizionali.

In altri termini: gli standard Iso oggi non “esauriscono” la governance della biodiversità (né potrebbero), ma possono funzionare come infrastrutture cognitive e operative accanto a diritto internazionale, scienza, politiche pubbliche e strumenti finanziari.

Qui diventa utile anche un richiamo (concettuale, non schematico) al nesso Iso/Tnfd, perché la finanza della transizione “nature-positive” – quando seria – richiede comparabilità e verificabilità. È proprio la logica evocata, sul piano dei contenuti, dagli obblighi Ue di deposito e notifiche su campioni, DSI, risultati e piani di gestione dati: non basta proclamare la tutela del bene comune globale, occorre renderla “tracciabile”. In questo senso, “Show us the proof” non è uno slogan, ma una condizione di legittimità: comunità, investitori, regolatori e società civile chiedono evidenze, e i regimi contemporanei (Bbnj incluso) si muovono verso una “amministrazione” dell’oceano basata su dati pubblici, processi trasparenti e accountability.

In definitiva, il Bbnj segna il passaggio da una concezione dell’alto mare come spazio residuale di libertà a una sua crescente qualificazione come bene comune globale la cui integrità ecologica è essenziale per interessi collettivi e intergenerazionali. Il Trattato lo fa non cancellando l’Unclos, ma integrandolo con definizioni (Abnj, MPA, Eia, impatti cumulativi), obiettivi (art. 2), principi di coerenza/non-undermining (art. 5), istituzioni (Cop, organi scientifici, Segretariato, Clearing-House), trasparenza e partecipazione. L’Ue, a sua volta, non si limita a “ratificare”: prova a far funzionare l’infrastruttura materiale della governance (regole procedurali e finanziarie della Cop; e, internamente, tracciabilità e notifiche su ricerca, campioni e dati), perché è lì che un regime sul bene comune dell’umanità – o, più precisamente, su un bene globalmente condiviso – dimostra se è capace di incidere sulle pratiche reali.

Pensando a un paradigma “Bbnj–Ue–Iso/Tnfd” si può sostenere che “se il bene è globale, anche la prova deve esserlo. Vocabolari condivisi, dati accessibili, procedure verificabili, e una finanza che premi performance misurabili invece di narrative”.

 


Nella sezione “approfondimenti” offriamo ai lettori analisi di esperti su argomenti specifici, spunti di riflessione, testimonianze, racconti di nuove iniziative inerenti agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli articoli riflettono le opinioni degli autori e non impegnano l’Alleanza. Per proporre articoli scrivere a redazioneweb@asvis.it. I testi, tra le 4mila e le 10mila battute circa più grafici e tabelle (salvo eccezioni concordate preventivamente), devono essere inediti. 

venerdì 30 gennaio 2026

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