Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

L'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le persone, il Pianeta e la prosperità.

Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030
Ecco l'elenco dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e dei 169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni.

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Nata il 3 febbraio del 2016 per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitare la società italiana, i soggetti economici e sociali e le istituzioni allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Altre iniziative per orientare verso uno sviluppo sostenibile

Contatti: Responsabile Rapporti con i media - Niccolò Gori Sassoli.
Scopri di più sull'ASviS per l'Agenda 2030

The Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS), that brings together almost 300 member organizations among the civil society, aims to raise the awareness of the Italian society, economic stakeholders and institutions about the importance of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and to mobilize them in order to pursue the Sustainable Development Goals (SDGs).
 

Notizie

Luci e ombre del decreto legislativo sulla comunicazione non finanziaria

Analisi del testo che vincola i grandi gruppi a fornire informazioni per valutare l’impatto dell’attività d’impresa rispetto ai temi ambientali, sociali, relativi al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Il Consiglio dei Ministri del 4 ottobre ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni non finanziarie da parte alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Il testo è stato inviato in Parlamento dove sarà esaminato congiuntamente dalle Commissioni Giustizia e Finanze ed in contemporanea alla Camera ed al Senato per l’espressione del previsto parere che dovrà essere dato entro il 15 novembre, mentre il termine del recepimento della direttiva europea è il 6 dicembre. 
Il provvedimento rappresenta un tentativo virtuoso, dal punto di vista metodologico, realizzato dal Ministero dell’Economia di coinvolgere in maniera trasparente i vari stakeholder che hanno avuto la possibilità di presentare le loro posizioni in due occasioni, la prima su un documento di consultazione predisposto dal Ministero stesso e la seconda a fine estate su una bozza di decreto.

È emersa da subito la necessità di contemperare le esigenze di trasparenza e di informazione del pubblico senza aggravare di costi ed adempimenti aggiuntivi le imprese.  In questo senso va letta la decisione di applicare gli obblighi informativi solamente agli enti di interesse pubblico come definiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio n.39 e cioè le società quotate, banche ed assicurazioni, con due connotati specifici, almeno 500 dipendenti e delle due l’una, un fatturato pari a 20 milioni o un attivo patrimoniale pari a 40.  Tuttavia tale decisione, che rispetta puntualmente il testo della direttiva, risulta francamente poco comprensibile dal momento che vengono esclusi dall’ambito di applicazione numerosi gruppi che, pur non essendo quotati, dovrebbero avere obblighi informativi nei confronti del pubblico.  Basti pensare solamente alle public utilities o ad alcune aziende del comparto alimentare, della grande distribuzione o società che partecipano ad appalti pubblici (magari fissando una soglia per gli appalti) o che percepiscono finanziamenti pubblici.

Entrando nel merito del contenuto il legislatore nazionale impone la comunicazione di informazioni che permettano di comprendere l’attività di impresa, il suo andamento, i suoi risultati e l’impatto prodotto rispetto ai temi ambientali, sociali, relativi al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva ed in questo senso ci si trova pienamente in linea con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

Dove invece è molto apprezzabile la modalità di recepimento è la parte riguardante l’introduzione di un articolo sulla disciplina sanzionatoria per i trasgressori che invece era assente nel testo originale della direttiva 2014/95/UE, così come approvato in sede comunitaria.  Gli amministratori pertanto sono responsabili per mancato deposito, non conformità, falsa comunicazione ed omissione nel verificare l’avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario.  Alla Consob è affidato il compito di accertare ed irrogare eventuali sanzioni pecuniarie il cui ammontare, stabilito per legge, varia dai 20 mila ai 150 mila euro a seconda dei casi.

È parimenti condivisibile il richiamo al Codice Civile contenuto nel comma 9 dell’articolo 3, secondo il quale i soggetti che attuano la comunicazione non finanziaria includendola, come parte integrante, nella relazione sulla gestione, hanno assolto agli obblighi previsti dal Codice limitatamente alle informazioni di carattere non finanziario.
A questo punto non resta che vedere come si svilupperà la discussione parlamentare per capire se il testo potrà venire ulteriormente migliorato. Sarebbe auspicabile che anche il Parlamento, come già fatto dal Governo, permettesse agli stakeholder di partecipare al dibattito con un breve ciclo di audizioni.


di Luigi Ferrata
 

venerdì 14 ottobre 2016

Aderenti